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Danno biologico di lieve entità

Il danno biologico è un danno di natura non patrimoniale che consiste nella lesione dell'integrità fisica della persona (un interesse costituzionalmente garantito).

>> Vedi anche: Art. 2059 c.c. - Danni non patrimoniali (Codice civile commentato)

Il danno biologico, di cui il danno tanatologico è la forma più grave, sussiste allorquando si verificano una o più lesioni fisiche e/o psichiche della persona e non è pertanto di facile determinazione tranne per quanto riguarda le "micropermanenti" caso in cui la normativa italiana fornisce precisi criteri per la sua liquidazione.

L'applicazione fornita da Altalex permette di calcolare il danno biologico cosiddetto di lieve entità (ossia con lesioni inferiori a 9 punti di invalidità permanente) dette anche lesioni micropermanenti. 

L’utilizzo dell’utility è facile ed intuitiva: basta inserire alcuni dati (punti di invalidità permanente riconosciuti, età del danneggiato, giorni di invalidità parziale/totale) e procedere al calcolo con un semplice click!

Per approfondimenti:


Calcolo del Danno Biologico ai fini del risarcimento dei danni alla persona di lieve entità per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, alla luce della tabella del danno biologico ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni ed aggiornata al D.M. Sviluppo Economico 8 giugno 2022.

Danno Biologico Permanente

Danno Biologico Temporaneo

Danno Morale